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PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Collegamento ante 2017 con corrispondente sito della trasparenza su Gazzetta Amministrativa Decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2015 concernente 'Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali' MINISTERO DELL'INTERNO Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; VISTO il comma 3, dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; VISTO il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle province autonome e degli enti locali; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; VISTO il comma 1, dell’articolo 9, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»; VISTO il comma 4, dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l’adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione del relativo decreto. VISTA la proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015; D E C R E T A Articolo unico (Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali) 1. Gli enti locali adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui all’allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all’allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione. 2. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria adottano il Piano di cui al comma 1 secondo gli schemi di cui all’allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui all’allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione. 3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo. 4. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale. 5. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 22 dicembre 2015 IL CAPO DIPARTIMENTO

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Collegamento ante 2017 con dati consuntivo su corrispondente sezione Gazzetta Amministrativa
RGS MEF GOV PIANO DEGLI INDICATORI
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