DesignTuesday, January 06, 2009

 
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Funzionario amm.vo: Dr. Carmela Borda
indirizzo:                 Via Bixio 15  18015   Riva Ligure
telefono:                Tel. 0184 482025 - Fax 0184 487700
e-mail:                   tributiecommercio@comunedirivaligure.it

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ICI
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COMUNE DI RIVA LIGURE
Provincia di Imperia
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2008
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
VISTA
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 adottata nella seduta del 3/6/2008, esecutiva, come riportato nel sito istituzionale del Comune www.comunedirivaligure.it, con la quale sono state fissate, fra l’altro, le seguenti aliquote I.C.I. applicabili nell’anno 2008:
 
UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE PERSONE FISICHE SOGGETTI PASSIVI E DEI SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, NONCHE’ UNITA’ IMMOBILIARI LOCATE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI DEFINITE DAGLI ACCORDI DI CUI ALL’ART. 2 - COMMA 3 - DELLA LEGGE 09/12/1998, N. 431
 
 
6*
per mille
 
IMMOBILI NON AD USO ABITATIVO, ALLOGGI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E LOCATI A CONDIZIONI CHE NON RIENTRANO FRA QUELLE DI CUI ALL’ULTIMO PERIODO DEL PUNTO a), ALLOGGI NON LOCATI
 
7
per mille
 
TERRENI AGRICOLI
 
4,80
per mille
 
AREE EDIFICABILI
 
7
per mille
*Si rammenta che dal 2008 (D.L. 93 del 28/05/2008) gli immobili destinati ad abitazione principale e le loro pertinenze, così come definite dal Regolamento Comunale, nonché gli alloggi concessi in comodato gratuito ai sensi dell’art. 5 Regolamento Comunale sono esclusi dall’I.C.I. , fatto salvo che non appartengano alle categorie A/1, A/8 e A/9; in tal caso tali immobili sono soggetti all’imposta con applicazione dell’aliquota del 6%° e qualora siano destinati ad abitazione principale si ha diritto alla detrazione di imposta pari a € 103,29.
 
RENDE NOTO
Che entro il 16 GIUGNO deve essere effettuato il versamento in acconto, e entro il 16 DICEMBRE  deve essere effettuato il versamento a saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
 
L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto a EQUITALIA SESTRI SPA  ovvero sugli appositi modelli di conto corrente postale intestato a EQUITALIA SESTRI – RIVA LIGURE – IM – ICI  numero di c/c/p 88713219 ovvero ancora tramite F24.
 
L’importo del versamento deve essere arrotondato all’ euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Se gli immobili si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti.
 
Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 6, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16, del 31/03/2000, concernente “Disciplina pertinenze”, il contribuente dovra’ presentare al Comune apposita autocertificazione entro il termine di pagamento del saldo dell’imposta relativo all’anno di riferimento (16/12/2008). I predetti modelli di autocertificazione sono a disposizione presso l’Ufficio tributi comunale.
Riva Ligure, 04/06/2008                                                         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
                                                                             - Dr.ssa C. Borda -
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Novità presentazione dichiarazione ICI 2008
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Per le variazioni intervenute a partire dal 1 gennaio 2008 cessa l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI.


Il 18 dicembre 2007 infatti è stato varato il provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio che certifica l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.
Come previsto dal comma 174 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, resta l'obbligo della presentazione della dichiarazione per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ecc.).
Il modello da utilizzare è quello ministeriale.

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Deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 30/04/2007
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
––––––––––––––––––––––––
- ANNO 2007 -
 
a) 
unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché unità immobiliari locate – con contratto stipulato entro la data del 17/02/2004 - a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 – comma 3 – della Legge 09/12/1998, n.431

 6 per mille

b) immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del punto a), alloggi non locati

7 per mille

c) terreni agricoli 

 4,80 per mille

d) aree edificabili

7 per mille

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 
 

************************************

 
Deliberazione della Giunta comunale n.54 del 14/04/2006
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
––––––––––––––––––––––––
- ANNO 2006 -
 
a) 
unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché unità immobiliari locate – con contratto stipulato entro la data del 17/02/2004 - a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 – comma 3 – della Legge 09/12/1998, n.431

 6 per mille

b) immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del punto a), alloggi non locati

7 per mille

c) terreni agricoli 

 4,80 per mille

d) aree edificabili

7 per mille

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                               

************************************

        
 
- ANNO 2005 -
 
a) 
unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché unità immobiliari locate – con contratto stipulato entro la data del 17/02/2004 - a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2 – comma 3 – della Legge 09/12/1998, n.431

 6 per mille

b) immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del punto a), alloggi non locati

7 per mille

c) terreni agricoli 

 4,80 per mille

d) aree edificabili

7 per mille

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                            
 
                                                                                
 
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